Roma 2 marzo 2018

Dopo quasi un anno di attesa è partita la sperimentazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. (Ape volontaria).

L'annunciato prestito ponte garantisce l’uscita anticipata dal mercato del lavoro fino a 43 mesi prima dalla data della pensione di vecchiaia.

CHI PUÓ ACCEDERE ALL'APE:

sono interessati alla prima applicazione di questa misura i lavoratori nati dal maggio del 1954 a luglio del 1956.

IN COSA CONSISTE L'APE:

L'APE permette, rispettati determinati requisiti, di anticipare fino a circa 4 anni il momento di andare in pensione tramite un prestito contratto con le banche, che servirà a erogare l'assegno pubblico nel periodo mancante tra il momento del ritiro del lavoro e l'effettivo momento di maturazione dei requisiti di vecchiaia.

Dall'effettivo pensionamento il lavoratore dovrà restituire per 20 anni il capitale erogato a rate, che saranno prelevate dalla pensione, pagando però un tasso di interesse su finanziamento bancario, un tasso per il fondo di garanzia dello Stato e un premio assicurativo in caso di premorienza.

COME FUNZIONA APE VOLONTARIA e APE AZIENDALE: vediamo allora nel dettaglio come funziona l'APE volontaria/Aziendale.

APE VOLONTARIA:

in via sperimentale, dal primo maggio 2017 al 31 dicembre 2019 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell’INPS o alla gestione separata, possono chiedere all'istituto finanziatore per il tramite dell'INPS, un anticipo finanziario a garanzia pensionistica, cosiddetta APE, da restituire in vent'anni mediante trattenute mensili sulla pensione futura.

L'ape è un prestito corrisposto a quote mensili dall'istituto finanziatore scelto del richiedente, con almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda.

La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni.

L'APE è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito.

 L'importo Massimo richiesto di APE non può superare rispettivamente il:

-        75% dell'importo mensile del trattamento pensionistico se la durata Di erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;

-        80% dell'importo mensile del trattamento pensionistico se la durata di erogazione dell'APE è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;

-        85% dell'importo mensile del trattamento pensionistico se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra i 12 e i 24 mesi;

-        90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi. 

I soggetti interessati che abbiano compiuto almeno 63 anni possono presentare domanda di certificazione all’INPS attraverso il proprio cassetto previdenziale.

Nella certificazione del diritto è indicata la prima data utile di presentazione della domanda di APE, l'importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile nonché la durata massima del finanziamento, quindi i soggetti in possesso della certificazione del diritto all'APE possono presentare la domanda all'istituto finanziatore sempre per il tramite dell'INPS o attraverso un intermediario autorizzato.

La domanda di pensione di vecchiaia contenuta nella richiesta di APE non è revocabile salvo i casi di recesso dal contratto di finanziamento o estinzione anticipata del finanziamento, in fase di erogazione dello stesso.

Il richiedente una volta inoltrata la domanda può recedere entro 14 giorni dalla data di perfezionamento, dandone comunicazione all'INPS nella sezione a lui dedicata.

L’APE sarà erogata in quote mensili di pari importo per 12 mensilità per i mesi richiesti dal lavoratore (da 6 a 43 mesi).

La restituzione avverrà sempre con rate mensili per una durata di 20 anni e per un totale di 240 rate.

 APE AZIENDALE:

I datori di lavoro del settore privato del richiedente possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo versando all'INPS in un'unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima rata mensile dell'APE, un contributo non inferiore per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto di pensione vecchiaia.

Con tale disposizione il legislatore ha previsto la possibilità da parte dei datori di lavoro di incrementare il montante contributivo del lavoratore che accede all'APE, versando all’INPS in un’unica soluzione un contributo che in termini di importo pensionistico futuro potrà, aumentando la pensione, ridurre o azzerare completamente la rata che al lavoratore sarà trattenuta al momento dell'erogazione della pensione.

Per avvalersi dell’incremento del montante contributivo il lavoratore è tenuto a stipulare preliminarmente un apposito accordo individuale con il datore di lavoro.

L'accordo, una volta perfezionato, va allegato all'istanza di accesso all'APE e comporta un’obbligazione irrevocabile per il datore di lavoro. 

Valerio Valeri Founder Studio Valeri Salvatorelli

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